In questo periodo, in qualità di softwarehouse e gestori di sistemi di Information Tecnology, ci capita di ricevere richieste da parte dei nostri clienti (probabilmente consigliati da consulenti esterni) che ci invitano a sottoscrivere la nomina a responsabili esterni del trattamento dei dati.
Tutto ciò è frutto di un diffuso equivoco.
A tal proposito è utile leggere il seguente articolo: Attenzione: il tecnico non è “responsabile del trattamento”
Come evidente dalla lettura dell’articolo di Manlio Cammarata, se è pur vero che, in qualità di softwarehouse e/o di sistemisti delle aziende avremmo, in molti casi, potenzialmente la possibilità di accedere ai dati delle aziende che seguiamo, è altresì vero che non siamo autorizzati a farlo.
Anche per questo motivo, tutti i nostri addetti hanno sottoscritto un impegno di riservatezza in merito ai dati ai quali accedono nello svolgimento delle attività lavorative che li impegna a:
- considerare le informazioni confidenziali e riservate come strettamente private e ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenerle tali;
- utilizzare le Informazioni confidenziali e riservate unicamente allo scopo per le quali sono state fornite o rese note, impegnandosi a non divulgarle a soggetti terzi;
- non usare tali informazioni in modo da poter arrecare qualsivoglia tipo di danno ai soggetti coinvolti;
- garantire la massima riservatezza, anche in osservanza alla vigente normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali, e in base alla normativa sulla privacy (GDPR) riguardo il know-how e tutte le informazioni acquisite, che non potranno in alcun modo, in alcun caso e per alcuna ragione essere utilizzate a proprio o altrui profitto e/o essere divulgate e/o riprodotte, o comunque rese note, a soggetti terzi;
Ed è proprio a garanzia, sia nostra che vostra, che Clarity, se non per specifici casi dettati da particolari esigenze, non sottoscrive tali richieste, che metterebbero a rischio di sanzione sia noi che i nostri clienti.